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Svolgimento di attività lavorativa per i richiedenti asilo

09/11/2016

Ai richiedenti asilo (richiedente protezione internazionale) é consentito svolgere attivitá lavorativa in Italia dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.

 

Anche se la procedura di esame non é ancora terminata un richiedente asilo puó iniziare a lavorare dopo un periodo di due mesi. Per queste persone esiste dunque, in base alle norme generalmente applicabili, la possibilitá di essere assunte sia da datori di lavoro privati che pubblici.

 

Ció significa che il datore di lavoro deve fare la relativa comunicazione obbligatoria unificata del rapporto di lavoro all’Ufficio per l’osservazione del mercato del lavoro, realizzando cosí gli obblighi di segnalazione per l’amministrazione del territorio (Ripartizione lavoro) come pure per le istituzioni come NISF/INPS e INAIL. Vi è inoltre anche la possibilitá di assumere i richiedenti asilo con contratti di lavoro aticipi come ad esempio buoni (i cosiddetti “voucher”) per un lavoro occasionale accessorio.

 

Richiedente asilo: Un richiedente asilo é una persona che cerca protezione internazionale dalla persecuzione in un paese straniero e ha fatto una richiesta di riconoscimento dello status di protezione. La persona é considerata persona richiedente asilo fintanto che é in attesa della decisione della Commissione territoriale competente. Viene considerata persona richiedente asilo anche una persona che ha depositato un ricorso contro una prima decisione della Commissione fino alla nuova decisione della Commissione. Nel caso di un rigetto definitivo della domanda d’asilo le persone vengono invitate a lasciare il territorio statale.

 

La ricevuta che attesta la presentazione della domanda di asilo acquista il valore di permesso di soggiorno provvisorio e vale per sei mesi. Tale permesso non è, però, non convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Rifugiato: Un rifugiato é una persona che é fuggita da uno Stato per il giustificato timore di persecuzione imminente e ha chiesto la protezione in un altro paese nel quale ha ottenuto dalle autorità il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Un rifugiato é fondamentalmente equiparato ai cittadini italiani.

 

Protezione umanitaria: Le persone alle quali é concesso tale status hanno il diritto di risiedere sul territorio per un tempo limitato. Il soggiorno é rinnovabile su richiesta.

 

Migranti: I migranti solitamente lasciano la patria per migliorare le loro condizioni di vita.

 

E’ prevista inoltre la possibilità di svolgere tirocini di orientamento e formazione che hanno lo scopo di favorire l’orientamento professionale e lo sviluppo delle competenze professionali e di svolgere tirocini per l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate nel mercato del lavoro.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.



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