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16.01.2025 L’indice di rivalutazione del TFR di dicembre 2024
L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di dicembre 2024 è pari al 120,20 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/12/2024 al 14/01/2025 è pari al 2,320017.
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Il calcolo del fringe benefit per le auto aziendali nel 2025 è stato significativamente rivisto, introducendo nuove modalità basate sulla tipologia di alimentazione del veicolo piuttosto che sulle emissioni di CO2.
Questa modifica si applica esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2025.
Il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenuta al dipendente.
La percentuale è ridotta al
10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
20% per veicoli elettrici ibridi plug in.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:
25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
30% per i veicoli,con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.
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A partire dal 01/01/2025 entrerà in vigore una nuova normativa riguardante le spese di trasferta e rimborso spese.
Questa legge introduce l'obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili per tutte le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto e rimborso spese. Le spese devono essere effettuate tramite strumenti come bonifici bancari, carte di credito, debito o prepagate, per poter essere deducibili ai fini fiscali per il datore di lavoro e per evitare che i rimborsi siano considerati reddito imponibile per i dipendenti.
Non saranno più accettati pagamenti in contante. Sono escluse da queste restrizioni solo le spese per trasporti effettuati con autoservizi pubblici di linea.
Se un dipendente non utilizza un metodo di pagamento tracciabile, le spese saranno considerate indeducibili e soggette a tassazione come reddito.
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