Commercialisti
Consulenza aziendale
Contabilità
Consulenti del lavoro

Nuovo regolamento per il Lavoro occasionale Voucher - PrestO

16/07/2017

E’ stato introdotto una nuova forma di lavoro occasionale che prende il nome di Contratti a prestazione occasionale (PrestO). Il nuovo strumento potrà essere utilizzato solo dalle piccolissime aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato ed entro un tetto complessivo di 5.000 Euro all’anno. Ogni lavoratore può essere pagato fino a netto 2.500 Euro. Il contratto occasionale è espressamente escluso in edilizia e negli appalti.

 

Le aziende devono dare apposita comunicazione almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso il sito INPS o tramite contact center indicando i dati del prestatore, il luogo della prestazione, la tipologia della prestazione, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione e il compenso pattuito per la prestazione.

 

Per attivare un contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore versa attraverso la «piattaforma informatica INPS», le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro: 9 Euro compenso netto minimo orario + 33% contribuzione INPS + 3,5% per il premio INAIL + 1% per il finanziamento degli oneri gestionali = Costo minimo complessivo orario 12,38 euro. Il limite minimo di compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 Euro per 4 ore.

 

Le aziende e i professionisti effettueranno i pagamenti all’Inps, utilizzando il modello F24 con il codice “CLOC”, senza, però, poter compensare eventuali crediti contributivi o fiscali.

 

Per quanto riguarda i limiti economici, si possono usare i nuovi voucher PrestO:

 

• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 Euro;
• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 Euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 Euro.

 

Sono computati al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro da pensionati, studenti sotto i venticinque anni, disoccupati e percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

 

In caso di superamento del tetto di 2.500 Euro o del limite di 280 ore nello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

 

Non può applicarsi la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionali qualora il soggetto interessato abbiano in corso con l’utilizzatore o abbiano cessato, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa.

 

In mancanza di revoca, l’Inps provvederà entro il 15 del mese successivo mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali.

 

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, sia nel caso di omissione che di tardività, sarà comminabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la trasgressione.

 

Possono ricorrere alla prestazioni occasionali anche le persone fisiche non esercenti attività professionale o d’impresa, le imprese agricole e le pubbliche amministrazioni, per le quali è prevista però una disciplina particolare.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.



indietro