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Nuova procedura per la denuncia di infortunio
29/03/2016Dal 22/03/2016 l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale all’Inail è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria competente al rilascio. A partire dalla stessa data i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di allegare il certificato alla denuncia di infortunio.
Il lavoratore infortunato ovvero affetto da malattia professionale deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nello stesso. All’interno del portarle dell’Inail saranno disponibili applicativi per la consultazione del certificato medico trasmesso per via telematica.
In fase di avvio del nuovo regime, qualora il lavoratore non dispone del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Dal 22/03/2016 all’obbligo di inviare le denunce di infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza provvede l’Inail che vi è peraltro obbligato solo per gli infortuni mortali e con prognosi superiore a trenta giorni.
Nulla cambia invece circa gli obblighi del datore di lavoro in merito al fatto che lo stesso deve inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore. La sanzione amministrativa prevista per il ritardo nella denuncia va da un minimo di Euro 1.290 a un massimo di Euro 7.745. Per il calcolo dei due/cinque giorni il sabato viene considerato come normale giornata feriale.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
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