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Lavoro a chiamata

10/02/2020

Il ricorso al lavoro intermittente è espressamente ammesso per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo:

 

- in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi, ovvero, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, per le mansioni individuate dal R.D. n. 2657/1923;

- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno definiti dai contratti collettivi;

- per prestazioni rese da soggetti con almeno 55 anni di età, ovvero di età inferiore ai 24 anni.

 

L'utilizzo di un contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di lavoro effettivo nell'arco di un triennio solare.

 

Prima dell’inizio di ogni prestazione lavorativa, ovvero prima di un ciclo integrato di prestazioni della durata massima di 30 giorni, il modello “uni-intermittente” deve essere inviato direttamente al Ministero di Lavoro tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.

                                                           

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.



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