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Distacco di lavoratori dall’estero

25/09/2016

Dal 22/07/2016 sono in vigore le norme applicabili ai lavoratori, dipendenti di aziende straniere, che lavorano in Italia in virtù di un distacco o di un contratto di somministrazione.

 

L’impresa distaccante ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno precedente. Anche ogni modifica successiva deve essere comunicata, ma entro i successivi cinque giorni. Le mancate comunicazioni saranno punite con la sanzione pecuniaria da 150 a 500 Euro, per ogni lavoratore interessato.

 

Con la comunicazione - le cui modalità saranno definite da uno specifico decreto ministeriale - l'impresa dovrà precisare: a) dati identificativi dell'impresa distaccante; b) numero e generalità dei lavoratori distaccati; c) data di inizio, di fine e durata del distacco; d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; e) dati identificativi del soggetto distaccatario; f) tipologia dei servizi; g) generalità e domicilio eletto del referente in Italia; h) generalità del referente con poteri di rappresentanza; i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, qualora si ricada nelle ipotesi di somministrazione transnazionale.

 

Durante tutto il periodo di distacco e per due anni dalla sua cessazione l'impresa distaccante ha l'obbligo di conservare ogni documento che riguarda la gestione del rapporto di lavoro, nonché designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In assenza di tale ultimo adempimento la legge prevede che sarà la sede dell'impresa distaccante ad essere considerata il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

 

L'impresa estera distaccante ha anche l'obbligo di designare per tutto il periodo di distacco un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

 

Anche per la violazione di questo obbligo la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.



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