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Dal 01/07/2020 nuovo Trattamento integrativo e Ulteriore detrazione fiscale
24/07/2020Dal 01/07/2020 la normativa che disciplina il bonus 80 Euro (Bonus Renzi) risulta abrogata. Per le prestazioni di lavoro rese fino al 30/06/2020, il bonus 80 Euro continua ad essere riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a 24.600 Euro, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a 24.600 Euro e fino a 26.600 Euro).
Per le prestazioni di lavoro rese dal 01/07/2020 sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale:
Trattamento integrativo:
Il trattamento integrativo e' riconosciuto a condizione che:
- l'imposta lorda dovuta sia superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 Euro.
Il predetto trattamento integrativo e' pari a 100 Euro mensili (1.200 Euro annui a decorrere dal 2021, mentre e' pari a 600 Euro per l’anno 2020).
Ulteriore detrazione fiscale:
E’ prevista, inoltre, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ulteriore rispetto a quelle stabilite dal TUIR, determinata sulla base di due diverse equazioni:
- se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 Euro e fino a 35.000 Euro l'importo e' pari a:
Euro 480 + 120 * ((35.000−R) / 7.000) dove “R” = reddito complessivo;
- se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 Euro e fino a 40.000 Euro l'importo e' pari a:
Euro 480* ((40.000−R) /5.000) dove “R” = reddito complessivo.
La detrazione in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 Euro decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 Euro.
La detrazione ha solo carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 01/07/2020 al 31/12/2020.
Il datore di lavoro è tenuto a verificare la spettanza in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante.
Nel caso in cui l'importo da recuperare ecceda i 60 Euro, è previsto che il recupero avvenga in otto rate di pari ammontare.
I collaboratori possono optare per la rinuncia all’erogazione mensile del Trattamento integrativo e dell’Ulteriore detrazione fiscale in busta paga, comunicando la propria scelta al datore di lavoro al fine di non dover restituire in sede di conguaglio fiscale ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
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