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Congedo parentale (ex maternità facoltativa)

09/09/2022

A partire dal 13/08/2022 a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per i periodi di congedo parentale (ex maternità facoltativa) fino al dodicesimo anno di vita del figlio. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

 

Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

 

Come per il congedo di maternità/paternità, nella base di calcolo della retribuzione rientra anche il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia e altre mensilità aggiuntive.

 

Durante la fruizione del congedo oltre il rateo TFR maturano i ratei di ferie e permessi e tredicesima mensilità.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.



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