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Congedo di paternità obbligatorio
09/09/2022Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi deve astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi.
Il congedo di paternità:
- non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
- è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
- si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico dell’INPS;
- è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
In caso di fruizione del congedo fino al compimento di un anno di età del bambino il padre non può essere licenziato e in caso di dimissioni al padre spettano le indennità di preavviso e NASPI e non è tenuto al preavviso.
Per l'esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare in forma scritta i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, con un anticipo non minore di cinque giorni.
Viene ora soppresso l'ulteriore giorno di congedo facoltativo spettante al padre in alternativa al congedo obbligatorio della madre.
In caso di rifiuto o di ostacoli al suo riconoscimento, scatterà per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 2.582 Euro.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
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