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Assegno unico e universale dal 01/03/2022

14/01/2022

Dal 01/03/2022 entra in vigore l’assegno unico e universale per figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE. L’assegno unico universale sostituisce le detrazioni fiscali per figli al di sotto di 21 anni e gli Assegni familiari (ANF) che verranno applicate in busta paga solo fino al 28/02/2022.

 

L’assegno unico e universale sarà erogato direttamente dall’INPS in seguito alla presentazione di un’apposita domanda che può essere già presentata dal 01/01/2022.

 

L’assegno è:

-   unico, in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell’ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità e

-   universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

 

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

•  per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

•  per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico

o  frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero

o  un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o

o  sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego

o  svolga il servizio civile universale;

  •  per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

L’assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

-   sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;

-   sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

-   sia residente e domiciliato in Italia;

-   sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare diun contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 Euro mensili che spetta:

-   in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;

-   in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro oppure mancanza di ISEE l’importo rimane costante.

 

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 Euro mensili che spetta:

-   in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;

-   in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro oppure mancanza di ISEE l’importo rimane costante.

 

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

 

La domanda telematica può essere presentata dal portale web dell’INPS con SPID, Carta di identità elettronica o di una Carta Nazionale dei Servizi oppure mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

 

ISEE precompilato

Portale INPS AUU

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Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.



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