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Aggiornato il protocollo di misure anti-COVID negli ambienti di lavoro

07/07/2022

E’ stato sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Di seguito si individuano le principali novità rispetto al protocollo del 2021.

1) Informazione
Rimangono invariate le previsioni di informazione circa lo stato di salute del lavoratore che fa ingresso o permane in azienda in caso di sintomi di Covid.

2) Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro
Rimane la possibilità (non l'obbligo) di controllo all'ingresso con la misurazione della temperatura, mentre viene regolata la riammissione al lavoro facendo riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022, che prevede l'isolamento per i casi positivi di Covid 19 e l'autosorveglianza per 10 giorni con obbligo di indossare le mascherine FFP2 per i contatti stretti.

3) Gestione degli appalti
Viene eliminata la gestione dei fornitori esterni (autisti, visitatori, fornitori), mentre rimane invariato l'obbligo di comunicazione al committente dei casi positivi da parte del datore di lavoro appaltatore.

4) Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell'aria
Rimangono invariate le previsioni sulla pulizia e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature ad uso promiscuo, così come rimane la previsione della sanificazione in caso di positività di un lavoratore. Si ribadisce la necessità che negli ambienti di lavoro sia garantito un costante ricambio d'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

5) Precauzioni igieniche personali
Rimane invariata la misura dell'igiene delle mani da garantirsi attraverso la messa a disposizione di idonei detergenti e disinfettanti per le mani.

6) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Le mascherine chirurgiche non sono più considerate dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento del Covid 19.
Solo la mascherina FFP2 è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Il suo utilizzo non è più obbligatorio, sebbene rimanga "un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori" nei seguenti casi
- ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori;
- ambienti aperti al pubblico;
- ambienti (sia aperti che chiusi) dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

In sintesi, il datore di lavoro non è più obbligato a garantire l’utilizzo delle mascherine, ha soltanto l'obbligo di mettere le mascherine FFP2 a disposizione di tutti i lavoratori, mentre la responsabilità (non l’obbligo) di indossarli è a carico esclusivamente dei lavoratori.

Ne discende che, in caso di contagio, la responsabilità del datore di lavoro non è più riconducibile all’uso o meno della mascherina. Questa nuova impostazione si riflette tanto sui profili Inail, connessi con il riconoscimento del Covid quale infortunio sul lavoro in caso di contagio in azienda, quanto sul rispetto degli obblighi di tutela in capo al datore di lavoro sanciti nell’art. 2087 del codice civile.

Viene prevista, inoltre, l’ipotesi che consente al datore di lavoro – pure in assenza di un obbligo di legge - di imporre la mascherina, laddove vi siano indicazioni in tal senso da parte del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ad esempio in caso di lavoratori fragili).

L’uso della mascherina resta oggi obbligatorio per legge solo in due settori: trasporti e sanità.

7) Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
Rimane la previsione dell'accesso contingentato agli spazi comuni, anche se non è più previsto l'obbligo del mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti.

8) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Rimane invariata la previsione degli orari scaglionati e della differenziazione tra porte di entrata e di uscita.

9) Gestione di una persona sintomatica in azienda
Rimane la previsione di isolamento per la persona che manifesti sintomi di Covid con obbligo di indossare la mascherina FFP2.

10) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
Rimane invariata la previsione della sorveglianza sanitaria considerata fondamentale quale mezzo anche per informare i lavoratori e per favorire l'opportunità della profilassi vaccinale.

11) Lavoro agile
Viene ribadita l'opportunità di utilizzo del lavoro agile quale strumento di contenimento del Covid 19 per cui si ritiene opportuno prorogare ulteriormente la possibilità di ricorrere a questo strumento con modalità semplificate.

12) Lavoratori fragili
Vengono previste misure di prevenzione del contagio specifiche per i lavoratori fragili (in particolare il medico competente può segnalare specifiche misure, tra cui l'utilizzo della mascherina FFP2) ed in ogni caso si ribadiscono le specifiche misure di tutela già in essere e prorogate con il d.l. 24 marzo 2022, n. 24.

13) Aggiornamento del protocollo
Rimane in capo ai comitati Covid l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo.        

È stata eliminata la regolamentazione della formazione, degli spostamenti interni all'azienda, delle riunioni e non è più presente il divieto per le trasferte.

Le parti si sono impegnate a rivedersi a ottobre laddove vi siano elementi di novità sul piano epidemiologico, tali da imporre una ulteriore revisione del Protocollo.



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