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Fondo di integrazione salariale (FIS)

26/01/2016

Il “Jobs Act” ha delineato un nuovo sistema di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro che prevede, a decorrere dal 01/01/2016, la “trasformazione” del Fondo di solidarietà residuale nel Fondo di integrazione salariale. Compito del fondo è assicurare ai lavoratori un tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

 

Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro:
• che occupano mediamente più di cinque dipendenti;
• appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di CIG e CIGS;
• per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale ovvero un fondo di solidarietà alternativo.

 

A decorrere dal 01/01/2016 le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate da un contributo sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, pari allo:
• 0,65% nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici dipendenti;
• 0,45% qualora i datori occupino mediamente da più di cinque a quindici dipendenti.

 

I trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo saranno autorizzati dalla struttura territoriale Inps competente.


Siamo da disposizione per ulteriori informazioni.



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